Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38857/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38857/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KHELIFI LOFTI nato il 23/10/1980 HARBAOUI BELHESEN nato il 17/04/1979 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t Khelifi Lofti e Harbaoui Belhesen ricorrono, con atti distinti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena in ordine a più condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Ritenuto che entrambi i ricorrenti, nel lamentare la mancata configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 5 e 6) rispetto ai quali entrambi i ric:orrenti non operano alcun confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38857/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che entrambi i ricorrenti, nel lamentare la mancata configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 5 e 6) rispetto ai quali entrambi i ric:orrenti non operano alcun confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione privilegiata sanzioni pecuniarie contravvenzione bagatellare sanzione penale grave limitazione del diritto costituzionale concussione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KHELIFI LOFTI nato il 23/10/1980 HARBAOUI BELHESEN nato il 17/04/1979 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Khelifi Lofti e Harbaoui Belhesen ricorrono, con atti distinti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena in ordine a più condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Ritenuto che entrambi i ricorrenti, nel lamentare la mancata configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 5 e 6) rispetto ai quali entrambi i ric:orrenti non operano alcun confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden