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Ordinanza — n. 38856/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38856/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA SANDRO nato a ROMA il 11/02/1966 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Trombetta Sandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto accertato il 22/11/2021). Considerato che l'unico motivo di ricorso (mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, nonostante la pena sia stata determinata quasi nel minimo edittale) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (p. 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38856/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto accertato il 22/11/2021). Considerato che l'unico motivo di ricorso (mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, nonostante la pena sia stata determinata quasi nel minimo edittale) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (p. 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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deposizioni attendibili gravi addebiti penali scemata imputabilità testimone a carico prove corroboranti verdetto di colpevolezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA SANDRO nato a ROMA il 11/02/1966 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trombetta Sandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto accertato il 22/11/2021). Considerato che l'unico motivo di ricorso (mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, nonostante la pena sia stata determinata quasi nel minimo edittale) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (p. 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente