Ordinanza — n. 38855/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNI MARCO nato a VILLACIDRO il 26/04/1969 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Ì')`9 Monni Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per aver qualificato il fatto ai sensi del comma 1 dell'ad 73, invece che del comma 5 del medesimo articolo) non è consentito in sede di legittimità; Considerato che la doglianza proposta si limita, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata (pp. 10 e 11 sent. app.), senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38855/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNI MARCO nato a VILLACIDRO il 26/04/1969 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Ì')`9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Monni Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per aver qualificato il fatto ai sensi del comma 1 dell'ad 73, invece che del comma 5 del medesimo articolo) non è consentito in sede di legittimità; Considerato che la doglianza proposta si limita, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata (pp. 10 e 11 sent. app.), senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.
Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). In ogni caso, il motivo in questione è volto ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023