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Ordinanza — n. 38853/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACINO EGIDIO nato a TARANTO il 16/12/1981 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av2to alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Saracino Egidio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo alla riqualificazione giuridica del fatto, è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza congedo per motivi sociali revoca del concordato sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Saracino Egidio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACINO EGIDIO nato a TARANTO il 16/12/1981 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av2to alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Saracino Egidio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo alla riqualificazione giuridica del fatto, è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Luc-L. Così deciso il 10 arn03) 2023 Il Consigliere estensore Il le