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Ordinanza — n. 38852/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38852/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO DOMENICO nato a SESTO CAMPANO il 20/04/1969 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bruno Domenico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vercelli per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (in Santhià -VC-, il 06/03/2018). Ritenuto che il motivo dedotto (mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito (pp. 4 e 5 sent. app., laddove la Corte territoriale, considerate le emergenze dichiarative e documentali, rileva non essere necessarie ulteriori attività istruttorie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo dedotto (mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito (pp. 4 e 5 sent. app., laddove la Corte territoriale, considerate le emergenze dichiarative e documentali, rileva non essere necessarie ulteriori attività istruttorie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove condono delle spese procedurali censure procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO DOMENICO nato a SESTO CAMPANO il 20/04/1969 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bruno Domenico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vercelli per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (in Santhià -VC-, il 06/03/2018). Ritenuto che il motivo dedotto (mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito (pp. 4 e 5 sent. app., laddove la Corte territoriale, considerate le emergenze dichiarative e documentali, rileva non essere necessarie ulteriori attività istruttorie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente