Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against prior rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Thioune Ndiaye Makhtar inadmissible. The appellant argued for a reclassification of recidivism and a reduction of the sentence based on prior mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without providing specific criticism of the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and rejected by the lower court without offering specific and distinct criticism of the reasoning used in the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIOUNE NDIAYE MAKHTAR nato a \( SENEGAL) il 10/05/1996 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Thioune Ndiaye Makhtar ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia cli condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, il 22/11/2021). Considerato che i motivi proposti (errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per non essere stata riqualificata la recidiva come specifica e infraquinquennale, con conseguente giudizio di prevalenza delle già riconosciute, in primo grado, circostanze attenuanti generiche e circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sulla recidiva così riqualificata, al fine di adeguare l'entità della pena all'effettivo disvalore del fatto) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito e non scanditi da specifiche critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 4 e 5; quanto al secondo motivo, si vedano le pp. 5 e 6).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il President