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Ordinanza — n. 38849/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38849/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPRESO MAIK nato il 13/03/1965 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; n•• Impreso Maik ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, il 07/01/2021). Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, richiesto in misura più prossima al minimo edittale, è inammissibile, perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata (pp. 4 e 5) la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia stata «calibrata su base di poco superiore al minimo edittale, considerato il quantitativo non irrisorio di sostanza rinvenuta», non senza ricordare come, nonostante i gravi precedenti dell'imputato, gli siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non essendo stata per errore contestata la recidiva qualificata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38849/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impunità diritto di non autoincriminarsi testimonianza della vittima delitto contro l'ambiente accusa audizione o interrogatorio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPRESO MAIK nato il 13/03/1965 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; n••

MOTIVI DELLA DECISIONE

Impreso Maik ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, il 07/01/2021). Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, richiesto in misura più prossima al minimo edittale, è inammissibile, perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata (pp. 4 e 5) la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia stata «calibrata su base di poco superiore al minimo edittale, considerato il quantitativo non irrisorio di sostanza rinvenuta», non senza ricordare come, nonostante i gravi precedenti dell'imputato, gli siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non essendo stata per errore contestata la recidiva qualificata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Luccio Così deciso il 10 nffiliti 2023 Il Con