Ordinanza — n. 38848/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MADEMBA nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mbaye Mademba ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia dì condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, il 23/04/2021). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'entità della pena irrogata) non è consentito in sede di legittimità; Considerato la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativii di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 38848/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò che qui deve senz'altro escludersi, attesa la diffusa motivazione sul punto effettuata dalla Corte territoriale (pp. 4,5 e 6), che ha richiamato, in particolare, la gravità del fatto complessivo, la pluralità delle condotte, il profilo criminale dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MADEMBA nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mbaye Mademba ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia dì condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Torino, il 23/04/2021). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'entità della pena irrogata) non è consentito in sede di legittimità; Considerato la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativii di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz'altro escludersi, attesa la diffusa motivazione sul punto effettuata dalla Corte territoriale (pp. 4,5 e 6), che ha richiamato, in particolare, la gravità del fatto complessivo, la pluralità delle condotte, il profilo criminale dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside