Ordinanza — n. 38845/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO YATMA nato il 05/09/1998 THIAM GORGUI NDOYA nato il 01/07/1978 SYLL MAONDO nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 38845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO YATMA nato il 05/09/1998 THIAM GORGUI NDOYA nato il 01/07/1978 SYLL MAONDO nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO YATMA nato il 05/09/1998 THIAM GORGUI NDOYA nato il 01/07/1978 SYLL MAONDO nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo Yatma, Thiam Gorgui Ndoya e Syll Maondo ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, 1112/12/2019). Ritenuto che l'unico motivo dedotto (violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e carenza di motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi più tenue) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4 e 5) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente