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Ordinanza — n. 38843/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38843/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURA XHULIANO nato il 23/03/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Dura Xhuliano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente dei tipi cocaina e marijuana (in Ceggia, il 18/12/2019). Ritenuto che il motivo proposto (vizio di motivazione con riguardo al diniego della configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché inosservanza della medesima disposizione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38843/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo proposto (vizio di motivazione con riguardo al diniego della configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché inosservanza della medesima disposizione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie motivazione nel merito attenuazione della pena sanzione penale difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURA XHULIANO nato il 23/03/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dura Xhuliano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente dei tipi cocaina e marijuana (in Ceggia, il 18/12/2019). Ritenuto che il motivo proposto (vizio di motivazione con riguardo al diniego della configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché inosservanza della medesima disposizione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigli