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Ordinanza — n. 38841/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38841/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODAJ DENIS (CUI 04HGA4T) nato il 20/11/1996 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hodaj Denis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva) è aspecifico, in quanto non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2) su entrambi i profili dedotti; Considerato, inoltre, che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico-giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 38841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva) è aspecifico, in quanto non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2) su entrambi i profili dedotti; Considerato, inoltre, che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico-giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale revisione delle prestazioni d'invalidità supplemento per l'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Hodaj Denis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODAJ DENIS (CUI 04HGA4T) nato il 20/11/1996 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hodaj Denis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva) è aspecifico, in quanto non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2) su entrambi i profili dedotti; Considerato, inoltre, che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico-giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigli