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Ordinanza — n. 38840/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38840/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38840/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCARIELLO GIOVANNI nato a MODUGNO il 03/09/1991 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Veccariello Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, per avere disapplicato la contestata recidiva ed avere, in conseguenza, rideterminato la pena, ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 25/05/2018). Ritenuto che il primo motivo (manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché del tutto generico (in violazione dell'art.581 cod. proc. pen.) e che il secondo motivo (mancanza di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena) non era stato dedotto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 25/05/2018). Ritenuto che il primo motivo (manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché del tutto generico (in violazione dell'art.581 cod. proc. pen.) e che il secondo motivo (mancanza di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena) non era stato dedotto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena censure procedurali pena pecuniaria sospesa motivazione inadeguata delle censure costituzionali soppressione delle prestazioni assicurative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCARIELLO GIOVANNI nato a MODUGNO il 03/09/1991 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Veccariello Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, per avere disapplicato la contestata recidiva ed avere, in conseguenza, rideterminato la pena, ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 25/05/2018). Ritenuto che il primo motivo (manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché del tutto generico (in violazione dell'art.581 cod. proc. pen.) e che il secondo motivo (mancanza di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena) non era stato dedotto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente/'