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Ordinanza — n. 38839/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38839/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HMIDI ADLANI nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; El Hmidi Adlani ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Padova per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Padova, 16/09/2015). Deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38839/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Padova, 16/09/2015). Deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi mezzi finanziari causa di carattere pecuniario conti finanziari moneta di pagamento flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HMIDI ADLANI nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Hmidi Adlani ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Padova per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Padova, 16/09/2015). Deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente