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Ordinanza — n. 38837/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38837/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VORIA GIANLUCA nato a AGROPOLI il 10/12/1980 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Voria Gianluca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta nei confronti della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Capaccio-Paestum, il 25/022020). In data 16/06/23, è pervenuta memoria di replica rispetto alla rilevata inammissibilità del ricorso, a firma del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Bisantis. Ritenuto che l'unico motivo proposto (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38837/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7 e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Capaccio-Paestum, il 25/022020). In data 16/06/23, è pervenuta memoria di replica rispetto alla rilevata inammissibilità del ricorso, a firma del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Bisantis. Ritenuto che l'unico motivo proposto (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate contenzioso tributario scopi fiscali spese di gratuito patrocinio assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo proposto (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VORIA GIANLUCA nato a AGROPOLI il 10/12/1980 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Voria Gianluca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta nei confronti della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Capaccio-Paestum, il 25/022020). In data 16/06/23, è pervenuta memoria di replica rispetto alla rilevata inammissibilità del ricorso, a firma del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Bisantis. Ritenuto che l'unico motivo proposto (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente