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Ordinanza — n. 38836/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38836/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNINI SIMONE nato a BIBBIENA il 20/02/1974 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Vannini Simone ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Arezzo per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38836/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 1, 2 lett.

Parole chiave

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gestione finanziaria irregolarità finanziarie omissione della contabilità cattiva gestione indagine su reati finanziari appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Considerato che i motivi proposti (violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNINI SIMONE nato a BIBBIENA il 20/02/1974 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vannini Simone ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Arezzo per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

c) e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Poppi - Ar - il 25/06/2017). Con istanza pervenuta il 24/05/23, il difensore di fiducia, avv. Nicola Dei, contesta l'inammissibilità prospettata nell'avviso di fissazione innanzi a questa Settima sezione e chiede che la trattazione della causa sia rinviata con rimessione alla Sezione di competenza. Considerato che i motivi proposti (violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione; mancanza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3 e 4, ove, in particolare, si richiama la circostanza che, alla richiesta rivoltagli dal Carabiniere, il Vannini rispondeva in malo modo, facendo perdere le sue tracce; quanto al secondo motivo, la motivazione sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove, in ragione della pericolosità della condotta, esclude una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato «circa la possibilità che egli possa astenersi dal commettere in futuro fatti penalmente rilevanti», implicitamente risponde, in senso negativo, alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre