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Ordinanza — n. 38835/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38835/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38835/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIENTI ALBERTO nato a FROSINONE il 03/12/1973 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Taglienti Alberto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen. (in Campi Bisenzio, il 23/10/2017). Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Margutti Giacomo, dei rilievi planimetrici e delle foto effettuate dalla p.g. immediatamente dopo il sinistro; illogicità della motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto perizia sulla ricostruzione del sinistro e delle relative responsabilità; vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, all'aumento di cui al comma 8 dell'art. 590-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; utilizzo di circostanze non provate; mancata valutazione del concorso di colpa della persona offesa Screnci) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, nonché volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non ravvisandosi nel caso di specie specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito;

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38835/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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incidente stradale gravità dell'infortunio corresponsabilità della vittima trauma cranioencefalico postumi d'infortunio infortunio mortale

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
Taglienti Alberto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 8, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIENTI ALBERTO nato a FROSINONE il 03/12/1973 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Taglienti Alberto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 8, cod. pen. (in Campi Bisenzio, il 23/10/2017). Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Margutti Giacomo, dei rilievi planimetrici e delle foto effettuate dalla p.g. immediatamente dopo il sinistro; illogicità della motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto perizia sulla ricostruzione del sinistro e delle relative responsabilità; vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, all'aumento di cui al comma 8 dell'art. 590-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; utilizzo di circostanze non provate; mancata valutazione del concorso di colpa della persona offesa Screnci) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, nonché volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non ravvisandosi nel caso di specie specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres