Ordinanza — n. 38833/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABANI KEVIN nato il 14/07/1990 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Shabani Kevin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Sesto San Giovanni, 11/10/2021). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante) non sono consentiti in sede di legittimità, poiché entrambi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si veda la p. 7 della sentenza impugnata; quanto al diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, si vedano le pp. 8 e 9).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 80 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 38833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABANI KEVIN nato il 14/07/1990 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Shabani Kevin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Sesto San Giovanni, 11/10/2021). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante) non sono consentiti in sede di legittimità, poiché entrambi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si veda la p. 7 della sentenza impugnata; quanto al diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, si vedano le pp. 8 e 9).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente