Ordinanza — n. 38832/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKO DAVID nato a MILANO il 04/12/1999 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sako David ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Rozzano, il 09/03/2022). Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (oltre ai puntuali richiami sul punto alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale svolge congrua e argomentata motivazione alle pp. 6 e 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 38832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Rozzano, il 09/03/2022). Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (oltre ai puntuali richiami sul punto alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale svolge congrua e argomentata motivazione alle pp. 6 e 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKO DAVID nato a MILANO il 04/12/1999 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sako David ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Rozzano, il 09/03/2022). Considerato che i motivi di ricorso (violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (oltre ai puntuali richiami sul punto alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale svolge congrua e argomentata motivazione alle pp. 6 e 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il President