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Ordinanza — n. 38831/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38831/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCININNI MASSIMILIANO nato a MOLFETTA il 07/07/1980 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Piccininni Massimiliano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Molfetta, il 28/08/20). Considerato che il motivo sollevato dal ricorrente (erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e carenza di motivazione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 38831/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Molfetta, il 28/08/20). Considerato che il motivo sollevato dal ricorrente (erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e carenza di motivazione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili testimone a carico testimonianze contraddittorie gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Considerato che il motivo sollevato dal ricorrente (erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCININNI MASSIMILIANO nato a MOLFETTA il 07/07/1980 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Piccininni Massimiliano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Molfetta, il 28/08/20). Considerato che il motivo sollevato dal ricorrente (erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e carenza di motivazione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dabgp 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,