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Ordinanza — n. 38830/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCIO NICOLA nato a NAPOLI il 02/11/1996 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Giaccio Nicola ricorre verso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Giugliano, 14/02/2022). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza dei presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen., è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. proc. pen
Giaccio Nicola ricorre verso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCIO NICOLA nato a NAPOLI il 02/11/1996 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giaccio Nicola ricorre verso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Giugliano, 14/02/2022). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza dei presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen., è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Lue.Lxo Così deciso il 10 gtag) 2023 Il Co