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Ordinanza — n. 38829/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38829/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE TERESA nato a POZZUOLI il 22/08/1980 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Pollice Teresa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 4 e 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Pozzuoli 1'11/01/2022). Considerato che i motivi sollevati dalla ricorrente (violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 di d.P.R. 309/90; apparenza della motivazione in relazione a specifiche censure mosse con l'atto di appello; manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto all'invocato comma 5 d.P.R. 309/90, pp. 4, 5 e 8; quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento all'assenza di elementi positivi atte a giustificarle, tale non potendosi considerare la confessione resa dall'imputata, p. 6);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale responsabilità penale dei minori responsabilità penale responsabilità politica pene condizionali godimento dei diritti civili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE TERESA nato a POZZUOLI il 22/08/1980 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pollice Teresa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 4 e 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Pozzuoli 1'11/01/2022). Considerato che i motivi sollevati dalla ricorrente (violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 di d.P.R. 309/90; apparenza della motivazione in relazione a specifiche censure mosse con l'atto di appello; manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto all'invocato comma 5 d.P.R. 309/90, pp. 4, 5 e 8; quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento all'assenza di elementi positivi atte a giustificarle, tale non potendosi considerare la confessione resa dall'imputata, p. 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Lni&L.11.) Così deciso il 10 gingra• 2023 Il Consigliere estensore Il Pres