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Ordinanza — n. 38826/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38826/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Corrado Prenga non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo non è consentito perché ripropone le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, con valutazioni non manifestamente illogiche, ha escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle dimensioni del coltello, delle peculiari condizioni di agitazione in cui versava l'imputato e le ragioni che lo avevano indotto ad armarsi. 1.2. Il secondo prospetta deduzioni generiche in tenia di trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti generiche, sollecitando nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli dei giudici del merito sorretti da adeguata motivazione. La Corte distrettuale, nell'esaminare i rilievi difensivi, ha considerato ostativa alla riduzione alla pena e al riconoscimento dell'invocato beneficio la personalità negativa dell'imputato che vanta precedenti penali e che non ha tenuto una condotta processuale collaborativa.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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coazione penale atto preparatorio punibile sanzione penale pena corporale crimine di aggressione reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il primo non è consentito perché ripropone le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, con valutazioni non manifestamente illogiche, ha escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENGA CORRADO nato a CATANIA il 22/01/1992 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Corrado Prenga non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo non è consentito perché ripropone le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, con valutazioni non manifestamente illogiche, ha escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle dimensioni del coltello, delle peculiari condizioni di agitazione in cui versava l'imputato e le ragioni che lo avevano indotto ad armarsi. 1.2. Il secondo prospetta deduzioni generiche in tenia di trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti generiche, sollecitando nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli dei giudici del merito sorretti da adeguata motivazione. La Corte distrettuale, nell'esaminare i rilievi difensivi, ha considerato ostativa alla riduzione alla pena e al riconoscimento dell'invocato beneficio la personalità negativa dell'imputato che vanta precedenti penali e che non ha tenuto una condotta processuale collaborativa.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giu