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Ordinanza — n. 38825/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38825/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che i motivi posti da Fabio Diana a base dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto o comunque da critiche riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici del merito in tema di elemento soggettivo e dei suoi rapporti con il riconosciuto vizio di mente nonché in tema di bilanciamento tra attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e recidiva, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, sulla scorta di argomentazioni non manifestamente illogiche, ha escluso che l'imputato non avesse compreso il significato ed il valore cogente della prescrizione violata.

Regesto Legislator

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art. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 38825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 89 cod. pen. e recidiva, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, sulla scorta di argomentazioni non manifestamente illogiche, ha escluso che l'imputato non avesse compreso il significato ed il valore cogente della prescrizione violata.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati procedura di ricusazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancanza di disciplina guida nonostante revoca della patente punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA FABIO nato a ALESSANDRIA il 16/01/1975 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che i motivi posti da Fabio Diana a base dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto o comunque da critiche riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici del merito in tema di elemento soggettivo e dei suoi rapporti con il riconosciuto vizio di mente nonché in tema di bilanciamento tra attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e recidiva, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, sulla scorta di argomentazioni non manifestamente illogiche, ha escluso che l'imputato non avesse compreso il significato ed il valore cogente della prescrizione violata.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno 2