Sentenza — n. 38823/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDA CORRADO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/01/1950 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il primo motivo posto da Corrado Guida alla base dell'impugnazione è fondato. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato non ha preso in esame, così me denunciato dal ricorrente, la questione decisiva dell'idoneità delle cartucce di caccia all'impiego, ciò che costituisce presupposto per l'applicazione della norma incriminatrice in parola: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego (Sez. 1, n. 43356 del 11/10/2011, Gandolfo, Rv. 250983).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 697 cod. pen; Sentenza — n. 38823/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il primo motivo posto da Corrado Guida alla base dell'impugnazione è fondato. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato non ha preso in esame, così me denunciato dal ricorrente, la questione decisiva dell'idoneità delle cartucce di caccia all'impiego, ciò che costituisce presupposto per l'applicazione della norma incriminatrice in parola: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego (Sez. 1, n. 43356 del 11/10/2011, Gandolfo, Rv. 250983).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDA CORRADO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/01/1950 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il primo motivo posto da Corrado Guida alla base dell'impugnazione è fondato. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato non ha preso in esame, così me denunciato dal ricorrente, la questione decisiva dell'idoneità delle cartucce di caccia all'impiego, ciò che costituisce presupposto per l'applicazione della norma incriminatrice in parola: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego (Sez. 1, n. 43356 del 11/10/2011, Gandolfo, Rv. 250983).
L'accertamento sulla concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità era quanto mai necessario trattandosi di cartucce con l'innesco esploso (Sez. 1, n. 11197 del 18/02/2020, Martino, Rv. 279047 - 01) Ritenuto che, a prescindere dai rimanenti motivi, la fondatezza della esaminata censura è sufficiente per pervenire, a mente della previsione dell'art.129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato (commesso il 5 febbraio 2018) per intervenuta prescrizione con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di cinque anni dal fatto la prescrizione è maturato il 5 febbraio 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; ferma la confisca di quanto in sequestro. Così deciso, in Roma 8 giugno