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Ordinanza — n. 38822/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che l'unico motivo posto da Dorian Rexhepaj a base dell'impugnazione non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, considerati sia a gruppi che nel loro complesso, con rilievo decisivo, la disomogeneità delle violazioni e tra quelle omogenee le diverse modalità esecutive nonché le differenti circostanze spazio-temporali e spinte a delinquere occasionate da momentanee esigenze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, considerati sia a gruppi che nel loro complesso, con rilievo decisivo, la disomogeneità delle violazioni e tra quelle omogenee le diverse modalità esecutive nonché le differenti circostanze spazio-temporali e spinte a delinquere occasionate da momentanee esigenze.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale criminalità persistente reiterazione di reati penali altri reati concorso materiale di reati scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REXHEPA3 DORIAN (CUI 027NBUP) nato il 30/12/1985 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; _

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Dorian Rexhepaj a base dell'impugnazione non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, considerati sia a gruppi che nel loro complesso, con rilievo decisivo, la disomogeneità delle violazioni e tra quelle omogenee le diverse modalità esecutive nonché le differenti circostanze spazio-temporali e spinte a delinquere occasionate da momentanee esigenze.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose legate, assecondando la sua inclinazione a delinquere. Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e alla svalutazione di elementi quali causale e abitudini di vita programmate, tradizionalmente utilizzati quali collanti ai fini dell'unitarietà dell disegno criminoso sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione senza opporre ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, alcun elemento concreto e specifico non considerato, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8