Ordinanza — n. 38820/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che con il decreto impugnato la Corte di appello di Genova ha confermato il decreto emesso dal Tribunale sezione Misure di prevenzione, in data 14 ottobre 2022, con il quale è stata applicata a Giovanni Lafleur la misura di sicurezza della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno, per anni tre, nel comune di residenza, ritenendo la pericolosità sociale del proposto all'attualità, inquadrando il predetto nella categoria di pericolosità generica, di cui all'art. 1 comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1 comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR GIOVANNI nato a CHIVASSO( ITALIA) il 29/07/1960 avverso il decreto del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che con il decreto impugnato la Corte di appello di Genova ha confermato il decreto emesso dal Tribunale sezione Misure di prevenzione, in data 14 ottobre 2022, con il quale è stata applicata a Giovanni Lafleur la misura di sicurezza della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno, per anni tre, nel comune di residenza, ritenendo la pericolosità sociale del proposto all'attualità, inquadrando il predetto nella categoria di pericolosità generica, di cui all'art. 1 comma 1, lett.
b) d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto soggetto che provvede al suo sostentamento grazie ai profitti illeciti derivanti dai reati contro il patrimonio.
2. Considerato, che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 10 (comma 3) e 27 (comma 2) d.lgs. 159 del 2011, il sindacato di legittimità sui decreti della Corte d'appello in materia di applicazione di misure di prevenzione personali e reali è limitato espressamente alle sole violazioni di legge, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione del provvedimento possono essere dedotti mediante ricorso per Cassazione soltanto nella misura in cui la censura riguardi non già la pretesa incongruenza, contraddittorietà o illogicità (manifesta) della motivazione, ma ne contesti l'esistenza o ne lamenti la mera apparenza, sotto il profilo della carenza dei requisiti minimi di completezza e logicità (Sez.
Un ;n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1 n. 6636 del 7/01/2016, Rv. 266365; Sez. 6 n. 35240 del 27/06/2013, Rv. 256263; Sez. 6 n. 24272 del 15/01/2013, Rv. 256805), così da tradursi nella mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto prescritti a pena di nullità dalla legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) 3. Ritenuto che i due motivi dedotti, in stridenttcontrasto coi ricordati principi, denunziano vizi di motivazione o comunque doglianze in punto di fatto vedenti su temi come la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale (desunta non solo dai precedenti penai, ma soprattutto dai carichi pendenti e provvedimenti applicativi di misure cautelari per vicende recenti approfonditamente valutate in tutte le loro componenti fattuali), tenore di vita del proposto e sua situazione patrimoniale, che risultano oggetto di motivazione esauriente e logica che si evince dalla complessiva lettura del testo del provvedimento censurato (in particolare da pag. 2). -2.- 2.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso