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Ordinanza — n. 38819/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38819/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che i motivi posti da Michele Mandaglio a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto interamente versati in fatto e comunque manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stata respinta l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ha osservato, con argomentazioni nient'affatto illogiche, che la pericolosità sociale del condannato non era contenibile con la invocata misura alla luce: - della gravità dei reati oggetto delle condanne in esecuzione; - dei carichi pendenti anche per violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse durante l'applicazione degli arresti domiciliari nonché per reati commessi in costanza di detenzione carceraria; - dell'esito non del tutto favorevole dell'osservazione della personalità; dell'irrisolta problematica tossicomanica, che ha rappresentato nel corsi degli anni un fattore criminogeno determinante.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche rispettose del dato normativo posto che la legge n. 199 del 2010 indica quale condizione ostativa alla concessione della detenzione al domicilio non solo il pericolo di fuga ma anche la sussistenza di «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti». Il ricorrente nulla di concreto ha opposto sollecitando nuovi apprezzamenti di merito sui medesimi elementi fattuali di cui ha proposto una lettura alternativa.

Parole chiave

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trattamento residenziale delle dipendenze tossicodipendenza pericolo di reiterazione allontanamento nonostante motivi di salute attitudine all'integrazione capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDAGLIO MICHELE nato a TIVOLI il 30/03/1986 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che i motivi posti da Michele Mandaglio a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto interamente versati in fatto e comunque manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stata respinta l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ha osservato, con argomentazioni nient'affatto illogiche, che la pericolosità sociale del condannato non era contenibile con la invocata misura alla luce: - della gravità dei reati oggetto delle condanne in esecuzione; - dei carichi pendenti anche per violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse durante l'applicazione degli arresti domiciliari nonché per reati commessi in costanza di detenzione carceraria; - dell'esito non del tutto favorevole dell'osservazione della personalità; dell'irrisolta problematica tossicomanica, che ha rappresentato nel corsi degli anni un fattore criminogeno determinante.

Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche rispettose del dato normativo posto che la legge n. 199 del 2010 indica quale condizione ostativa alla concessione della detenzione al domicilio non solo il pericolo di fuga ma anche la sussistenza di «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti». Il ricorrente nulla di concreto ha opposto sollecitando nuovi apprezzamenti di merito sui medesimi elementi fattuali di cui ha proposto una lettura alternativa.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8