Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38818/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38818/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ritenuto che l'unico motivo posto da Vito Tanzi a base dell'impugnazione è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dall'ingresso nell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine ai danni di esercizi commerciali, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi, costituiti da rapine tentate e consumate ai danni singole persone fisiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dall'ingresso nell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine ai danni di esercizi commerciali, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi, costituiti da rapine tentate e consumate ai danni singole persone fisiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminalità persistente reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate prevenzione generale e speciale reati seriali attività criminosa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI VITO nato a BARI il 25/08/1981 avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Vito Tanzi a base dell'impugnazione è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dall'ingresso nell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine ai danni di esercizi commerciali, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi, costituiti da rapine tentate e consumate ai danni singole persone fisiche.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose legate a singole e diverse occasioni, assecondando la sua inclinazione a delinquere. Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e alla svalutazione dell'omogeneità tra i reati fine dell'associazione e quelle giudicate dalle altre sentenze, sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione senza opporre ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, alcun elemento concreto e specifico non considerato, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8