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Ordinanza — n. 38814/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38814/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che l'unico motivo posto da Alfredo Benassai a base dell'impugnazione è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (più mesi) ma anche l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38814/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (più mesi) ma anche l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate allegazioni di persecuzione contraddittorie concorso di reati controllo periodico della detenzione misure sostitutive della carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENASSAI ALFREDO nato a VIBO VALENTIA il 30/01/1979 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Alfredo Benassai a base dell'impugnazione è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (più mesi) ma anche l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato, a prescindere dall'omogeneità della norma incriminatrice violata, abbia commesso le evasioni non in esecuzione di un'unica,ma di diverse risoluzioni criminose legate a singole e diverse occasioni. Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione senza opporre alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giu