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Ordinanza — n. 38810/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38810/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che entrambi i motivi posti da Armando Lubrano a base dell'impugnazione non sono consentiti perché riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica e, nel resto, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio della liberazione anticipata con riferimento al semestre dal 18 aprile al 18 ottobre 2017 ha osservato che il condannato, come attestato da alcune conversazioni intercettate, aveva continuato nel periodo di interesse a ricevere e a trametl:ere informazioni al clan di appartenenza tramite tergi .soggetti ed era stato comunque condannato per il reato associativo con 134ermearizajdal 2Ggbel0 novembre 2017, data della pronuncia che avava definito il primo grado del giudizio in cui erano state captate le citate conversazioni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38810/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di valutazione, plausibile in fatto, che, contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, costruisce adeguata risposta alla memoria difensiva con cui si era messa in discussione il contenuto delle conversazioni intercettate senza contestate l'intervenuta condanna per il reato associativo consumato anche nel semestre in valutazione.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore convalida del sequestro aiuto all'evasione di detenuti traffico aggravato di stupefacenti liberazione condizionale abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBRANO ARMANDO nato a VILLARICCA il 25/07/1982 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Armando Lubrano a base dell'impugnazione non sono consentiti perché riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica e, nel resto, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio della liberazione anticipata con riferimento al semestre dal 18 aprile al 18 ottobre 2017 ha osservato che il condannato, come attestato da alcune conversazioni intercettate, aveva continuato nel periodo di interesse a ricevere e a trametl:ere informazioni al clan di appartenenza tramite tergi .soggetti ed era stato comunque condannato per il reato associativo con 134ermearizajdal 2Ggbel0 novembre 2017, data della pronuncia che avava definito il primo grado del giudizio in cui erano state captate le citate conversazioni.

Si tratta di valutazione, plausibile in fatto, che, contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, costruisce adeguata risposta alla memoria difensiva con cui si era messa in discussione il contenuto delle conversazioni intercettate senza contestate l'intervenuta condanna per il reato associativo consumato anche nel semestre in valutazione.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8