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Ordinanza — n. 38808/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38808/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38808/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, posto da Francesco Cristaldi a base dell'impugnazione propone censure non consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica - e, in ogni caso, manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il semestre oggetto di valutazione, era incorso in un rilevo disciplinare così grave da dover essere considerato espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione non solo perché sanzionato con l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per cinque giorni ma perché non seguito da alcuna forma di ripensamento critico e non controbilanciato da elementi positivi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01) Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione dell'addebito disciplinare al fine di saggiarne la limitata offensività concreta, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.

Parole chiave

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sanzione disciplinare procedura di ricusazione revoca della sospensione condizionale remissione della pena scarcerazione attenuazione libera della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALDI FRANCESCO nato a CATANIA il 20/05/1996 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, posto da Francesco Cristaldi a base dell'impugnazione propone censure non consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica - e, in ogni caso, manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il semestre oggetto di valutazione, era incorso in un rilevo disciplinare così grave da dover essere considerato espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione non solo perché sanzionato con l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per cinque giorni ma perché non seguito da alcuna forma di ripensamento critico e non controbilanciato da elementi positivi.

Si tratta di argomentazione non solo plausibile in fatto ma anche giuridicamente ineccepibile posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, da ultimo cfr.

Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01) Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione dell'addebito disciplinare al fine di saggiarne la limitata offensività concreta, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in