Ordinanza — n. 38807/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che l'unico motivo posto da Roberto Leo a base dell'impugnazione non è consentito perché in parte riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica e nel resto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova e le altre ai servizi sociali e le altre misure alternative, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale e l'assenza di prospettive rieducative, desunta dal carico pendente per un reato commesso in epoca non risalente, dal grave rilievo disciplinare per un fatto commesso nel dicembre 2022, dalla consumazione dei reati per i quali ha riportato la condanna in esecuzione protrattasi per un rilevante periodo di tempo con condotte violente nei confronti dei familiari, nonché dall'assenza di opportunità lavorative, dalla permanenza delle problematiche correlate alla dipendenza dall'assunzione di stupefacenti e infine dalla valutazione negativa formulata dall'equipe che si occupa del suo trattamento penitenziario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38807/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO ROBERTO nato a MESSINA il 03/12/1986 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; (NG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Roberto Leo a base dell'impugnazione non è consentito perché in parte riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica e nel resto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova e le altre ai servizi sociali e le altre misure alternative, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale e l'assenza di prospettive rieducative, desunta dal carico pendente per un reato commesso in epoca non risalente, dal grave rilievo disciplinare per un fatto commesso nel dicembre 2022, dalla consumazione dei reati per i quali ha riportato la condanna in esecuzione protrattasi per un rilevante periodo di tempo con condotte violente nei confronti dei familiari, nonché dall'assenza di opportunità lavorative, dalla permanenza delle problematiche correlate alla dipendenza dall'assunzione di stupefacenti e infine dalla valutazione negativa formulata dall'equipe che si occupa del suo trattamento penitenziario.
Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
ne(/- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R