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Ordinanza — n. 38805/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it improperly challenges the judge's refusal to recognize criminal continuance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmine Balzano inadmissible for failing to meet preliminary admissibility requirements. The appellant argued against the refusal to recognize criminal continuance, but the Court found his arguments generic and merit-based rather than procedural. The court upheld the lower judge's decision because the disparate nature of the crimes and the two-year gap between them objectively disproved the necessary continuity required by law.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The refusal to recognize criminal continuance is justified when the crimes differ significantly in nature and are separated by a substantial time interval, rendering the presumption of common planning inapplicable.

Parole chiave

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criminal continuance admissibility of appeal common criminal intent time interval between crimes disparate nature of offenses Cassazione ordinanza procedural admissibility individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZANO CARMINE nato a LIVORNO il 23/07/1968 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Carmine Balzano a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo la disomogeneità delle violazioni (omicidio, associazione dedita al narcotraffico, violazione della disciplina sugli stupefacenti, bancarotta, reati tributari) ma anche il lasso di tempo intercorso tra i fatti (due anni) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

L'unico punto di contatto, rappresentato dalla partecipazione a gran parte dei reati del coimputato Cambi, nulla dice sulla ideazione preliminare comune estesa ad una varietà di reati consumati in un ampio lasso temporale. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio , tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito senza opporre alcun elemento concreto e specifico non considerato .

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8