Ordinanza — n. 38801/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che l'unico motivo posto da Sarajka Sejdic a base dell'impugnazione non supera il 'vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni (furto tentato e consumato), non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore all'anno), ma anche le diverse modalità esecutive (tra cui la collaborazione di complici diversi) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale ampio e delle numerosissime condanne riportate per fatti - reato contro il patrimonio , è più verosimile che la condannata abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio "T 4~1, tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice -, di merito.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC SARAJKA nato il 10/11/1979 avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Sarajka Sejdic a base dell'impugnazione non supera il 'vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risulta manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni (furto tentato e consumato), non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore all'anno), ma anche le diverse modalità esecutive (tra cui la collaborazione di complici diversi) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.
Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale ampio e delle numerosissime condanne riportate per fatti - reato contro il patrimonio , è più verosimile che la condannata abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio "T 4~1, tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice -, di merito.
Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato (1---- apprezzato alla stregua di un indice )5 mi-31-164 che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nellla sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis