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Ordinanza — n. 38798/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38798/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto le censure poste da Giudici Francesco a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto manifestamente infondate Nel rigettare la richiesta di dichiarare l'inefficacia del provvedimento di esecuzione pene concorrenti, il giudice dell'esecuzione ha fatto puntuale applicazione del consolidato principio in forza del quale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018 che ha dichiarato I'legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., va ripristinata la facoltà del condannto detenuto di proporre, da libero, istanza di misura alternativa, sospendendo temporaneamente l'esecuzione dell'ordine di esecuzione relativo a pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro in presenza degli altri presupposti di legge, solo se analoga istanza di misura alternativa, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa si riferisce, non sia già stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza (Sez. 1, n. 11920 del 21/11/2018, dep. 2019, Hoxha Gentjan.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rv. 275061 - 01). È pacifico ed incontestato che il Tribunale di sorveglianza si era già pronunciato non concedendo l'affidamento in prova per una delle condanne oggetto del provvedimento di esecuzione per il quale è stata avanzata la richiesta rigettata.

Parole chiave

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sospensione di pena pena privativa della libertà misura di contenzione mantenimento della carcerazione preventiva remissione della pena misure sostitutive della carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICI FRANCESCO nato a ROMA il 20/10/1990 avverso l'ordinanza del 05/11/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto le censure poste da Giudici Francesco a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto manifestamente infondate Nel rigettare la richiesta di dichiarare l'inefficacia del provvedimento di esecuzione pene concorrenti, il giudice dell'esecuzione ha fatto puntuale applicazione del consolidato principio in forza del quale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018 che ha dichiarato I'legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., va ripristinata la facoltà del condannto detenuto di proporre, da libero, istanza di misura alternativa, sospendendo temporaneamente l'esecuzione dell'ordine di esecuzione relativo a pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro in presenza degli altri presupposti di legge, solo se analoga istanza di misura alternativa, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa si riferisce, non sia già stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza (Sez. 1, n. 11920 del 21/11/2018, dep. 2019, Hoxha Gentjan.

Rv. 275061 - 01). È pacifico ed incontestato che il Tribunale di sorveglianza si era già pronunciato non concedendo l'affidamento in prova per una delle condanne oggetto del provvedimento di esecuzione per il quale è stata avanzata la richiesta rigettata.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 g