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Ordinanza — n. 38797/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38797/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che le censure poste da Ciro Marillo a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto manifestamente infondate,. Nel rigettare. la richiesta di revoca del cumulo e dell'ordine di esecuzione con la conseguente scarcerazione del condannato istante e remissione degli atti al Ma istrato di sorveglianza per la decisione in ordine al ripristino della detenzione CA A-0-r ovvero degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione ha fatto puntuale applicazione del consolidato principio in forza del quale "la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta (da ultimo, Sez. 1, n .24710 del 11/01/2023, Farruku, Rv. 284776 - 01).

Regesto Legislator

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art. 656 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38797/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né, d'altra parte, il condannato avrebbe potuto essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con riguardo al titolo di privazione della libertà sopravvenuto durante l'attuazione del diverso beneficio della detenzione domiciliare cui era stato ammesso con precedente decisione del Tribunale di sorveglianza, dovendo applicarsi l'art. 51 bis Ord. Pen. e non potendo ritenersi giustificata la riproposizione della richiesta, già respinta, della misura più ampia (Sez. 1, n. 7945 del 11/02/2013, Valente, Rv. 254815).

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione divieto di finanziamento monetario ordinanze probatorie ritiro della domanda di esecuzione azione di convalida del sequestro esecuzione provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 656 cod. proc. pen
la richiesta di revoca del cumulo e dell'ordine di esecuzione con la conseguente scarcerazione del condannato istante e remissione degli atti al Ma istrato di sorveglianza per la decisione in ordine al ripristino della detenzione CA A-0-r ovvero degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARILLO CIRO nato a MILANO il 06/11/1969 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste da Ciro Marillo a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto manifestamente infondate,. Nel rigettare. la richiesta di revoca del cumulo e dell'ordine di esecuzione con la conseguente scarcerazione del condannato istante e remissione degli atti al Ma istrato di sorveglianza per la decisione in ordine al ripristino della detenzione CA A-0-r ovvero degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione ha fatto puntuale applicazione del consolidato principio in forza del quale "la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta (da ultimo, Sez. 1, n .24710 del 11/01/2023, Farruku, Rv. 284776 - 01).

Né, d'altra parte, il condannato avrebbe potuto essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con riguardo al titolo di privazione della libertà sopravvenuto durante l'attuazione del diverso beneficio della detenzione domiciliare cui era stato ammesso con precedente decisione del Tribunale di sorveglianza, dovendo applicarsi l'art. 51 bis Ord. Pen. e non potendo ritenersi giustificata la riproposizione della richiesta, già respinta, della misura più ampia (Sez. 1, n. 7945 del 11/02/2013, Valente, Rv. 254815).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giu