Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments lacking specific legal or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rachid Omouih inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide specific legal or factual reasons supporting his request for the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the generic arguments and upheld the lower court's decision based on the defendant's prior criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be supported by specific legal and factual grounds; generic arguments without substantive reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOUIH RACHID CUI 058JCWZ nato il 13/10/1990 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Rachid Omouih non superano il vaglio di ammissibilità prospettando deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente non tiene conto né della mancata proposizione di motivi di appello in punto di affermazione di responsabilità né delle giustificazioni fornite dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di mitigazione del trattamento sanzionatorio, entrambe fondate sulla circostanza pacifica che l'imputato, dopo il reingresso a seguito di espulsione, aveva commesso ulteriori reati.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno 20