Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38789/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because multiple similar crimes preclude the 'minority of offense' defense under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Halilovic inadmissible, ruling that his request for the 'minority of offense' defense was unfounded. Although the defense argued that prior criminal records do not bar this plea, the court noted that Halilovic had committed multiple crimes of the same nature. The court held that when an individual commits several offenses sharing the same punitive rationale, the defense cannot be applied even if each crime is minor in isolation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; While the lack of prior convictions does not preclude the minority of offense defense, the court established that this plea is unavailable when the accused has committed multiple crimes of the same kind, regardless of their individual severity.

Parole chiave

Generato dall'IA
minority of offense defense multiple crimes of same kind ratio punendi principle inadmissible appeal Italian Penal Code 131-bis infrazione privilegiata scemata imputabilità punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Se è vero che Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Se è vero che Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco
hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco, Rv.
Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, Del Galdo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANDREA nato a CASERTA il 22/03/1988 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse di Andrea Halilovic non supera il vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondato. Se è vero che Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco, Rv. 270948 - 01), è altrettanto pacifico che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicato, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia, come l'odierno ricorrente, commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Del Galdo, Rv. 271863 - 01).

La motivazione della sentenza impugnata, alla luce di tale principio, non presenta la denunciata violazione di legge né il dedotto vizio motivazionale.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 gi