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Ordinanza — n. 38788/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Pietro Cavallo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cavallo argued that the appellate court failed to critically assess the evidence and ignored his defense regarding anthropometric expertise, while the lower court relied on a solid array of circumstantial evidence. The court rejected these claims, finding the first motive entirely based on facts without engaging the judgment's argumentation and the second motive manifestly unfounded due to the prior rejection of the expedited procedure request.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely based on facts without critically engaging the reasoning of the contested judgment or are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical engagement circumstantial evidence anthropometric expertise court costs and fine superamento del limite di velocità risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO PIETRO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 14/06/1974 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; 2 /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Pietro Cavallo non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Con il primo, il ricorrente propone censure, interamente versate in fatto, in punto di accertamento di responsabilità, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, oltre ad escludere il carattere decisivo dell'invocata perizia antropometrica, ha rilevato, con argomentazioni diffuse e tutt'altro che illogiche, la solidità della piattaforma accusatoria, costituita da una pluralità di indizi, gravi precisi e concordanti (non < fì 1.) L-igia I solo il riconoscimento della persona offesa ma anche le illes,latiicaratteristiche fisiche della persona videoripresa mentre consuma i reati, l'uso da parte di quest'ultha per giungere sul posto della Fiat Marea dell'imputato ed un movente) e, per converso, la "debolezza" dei rilievi difensivi o privi di riscontro o fondati su congetture. 1.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, a prescindere dalla omessa richiesta di applicazione della riciluzione di pena c:on l'atto di appello di cui dà esplicitamente atto la Corte territoriale , la richiesta di rito abbreviato condizionato all'espletamento di perizia antropometrica è stata rigettata in sede di udienza preliminare con motivazione congrua fondata sulla superfluità dell'accertamento.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma