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Ordinanza — n. 38617/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Marinelli's appeal against the Bar appellate court's decision inadmissible. Marinelli argued that the lower court failed to recognize specific generic grounds, but the appellate court had already issued a motivated exclusion judgment. The court rejected the appeal because it was deemed generic and lacked the necessary specificity to warrant further examination.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and cannot be declared inadmissible if it merely contests a generic failure to recognize grounds when a motivated exclusion judgment has already been rendered.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds exclusion judgment Corte di Cassazione procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI VINCENZO nato a CORATO il 18/02/1976 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Marinelli avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso contesta genericamente il mancato riconoscimento delle generiche, rispetto alle quali la Corte di appello ha reso un motivato - per quanto sintetico - giudizio di esclusione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.< Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte