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Ordinanza — n. 38616/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38616/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTARIO PASQUALE nato a BARLETTA il 19/10/1979 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Avantario avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di primo e secondo grado, non considerando che i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente si sia meramente "dato alla fuga", bensì ha posto in essere una condotta attiva di resistenza; rilevato che il motivo concernente la recidiva non si confronta con le argomentazioni - sia pur sintetiche - contenute nella sentenza di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38616/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTARIO PASQUALE nato a BARLETTA il 19/10/1979 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Avantario avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di primo e secondo grado, non considerando che i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente si sia meramente "dato alla fuga", bensì ha posto in essere una condotta attiva di resistenza; rilevato che il motivo concernente la recidiva non si confronta con le argomentazioni - sia pur sintetiche - contenute nella sentenza di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentimento attivo inadempimento reiterato ripudiazione procedura di revisione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTARIO PASQUALE nato a BARLETTA il 19/10/1979 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Avantario avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di primo e secondo grado, non considerando che i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente si sia meramente "dato alla fuga", bensì ha posto in essere una condotta attiva di resistenza; rilevato che il motivo concernente la recidiva non si confronta con le argomentazioni - sia pur sintetiche - contenute nella sentenza di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te