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Ordinanza — n. 38615/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38615/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO VITO nato a BARI il 18/03/1981 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Lovreglio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di primo e secondo grado, chiedendo una rivisitazione nel merito delle circostanze che hanno condotto all'individuazione del ricorrente quale autore del reato (si veda p.4 sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38615/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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esame nel merito motivi di cassazione atti impugnabili legittimazione ad agire esame delle censure formali legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO VITO nato a BARI il 18/03/1981 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Lovreglio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di primo e secondo grado, chiedendo una rivisitazione nel merito delle circostanze che hanno condotto all'individuazione del ricorrente quale autore del reato (si veda p.4 sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente