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Ordinanza — n. 38614/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38614/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: RIZZELLO SANDRA nato a LECCE il 28/02/1964 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandra Rizzello avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che, per quanto concerne specificamente la sussistenza di atti simulati o fraudolenti, richiesti dall'art. 388 cod.pen., si tratta di una deduzione in fatto, che ipotizza una valutazione di merito non consentita in questa sede e che, in ogni caso, non tiene conto di quanto affermato dai giudici di merito, i quali hanno concordemente ritenuto sussistente la condotta latannente "fraudolenta" consistita nell'impedire, mediante un artificio, l'utilizzo dell'abitazione da parte del Ferro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 388 cod.pen; Ordinanza — n. 38614/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 388 cod.pen., si tratta di una deduzione in fatto, che ipotizza una valutazione di merito non consentita in questa sede e che, in ogni caso, non tiene conto di quanto affermato dai giudici di merito, i quali hanno concordemente ritenuto sussistente la condotta latannente "fraudolenta" consistita nell'impedire, mediante un artificio, l'utilizzo dell'abitazione da parte del Ferro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ammende per infrazione procedurale truffa in materia di credito danno patrimoniale procurato con astuzia conseguimento fraudolento di una prestazione falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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art. 388 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: RIZZELLO SANDRA nato a LECCE il 28/02/1964 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandra Rizzello avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che, per quanto concerne specificamente la sussistenza di atti simulati o fraudolenti, richiesti dall'art. 388 cod.pen., si tratta di una deduzione in fatto, che ipotizza una valutazione di merito non consentita in questa sede e che, in ogni caso, non tiene conto di quanto affermato dai giudici di merito, i quali hanno concordemente ritenuto sussistente la condotta latannente "fraudolenta" consistita nell'impedire, mediante un artificio, l'utilizzo dell'abitazione da parte del Ferro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr