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Ordinanza — n. 38613/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38613/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARO NICOLA nato a ANDRIA il 11/07/1989 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Zingaro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che il secondo motivo, in particolare, sollecita una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, chiedendo una non consentita valutazione di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38613/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARO NICOLA nato a ANDRIA il 11/07/1989 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Zingaro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che il secondo motivo, in particolare, sollecita una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, chiedendo una non consentita valutazione di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARO NICOLA nato a ANDRIA il 11/07/1989 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Zingaro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che il secondo motivo, in particolare, sollecita una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, chiedendo una non consentita valutazione di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te Paolo Di Geronimo Angelo p.zzi