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Ordinanza — n. 38601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI ALFIO GIUSEPPE nato a SAN GREGORIO DI CATANIA il 17/03/1969 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Giuseppe Gangemi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto pur eccependo l'intervenuta prescrizione, non tiene conto dei periodi di sospensione (cui non fa neppure cenno) per effetto dei quali la causa estintiva non deve ritenersi maturata all'epoca della pronuncia della sentenza di appello; rilevato che, nel resto, il ricorso ripropone questioni di fatto non censurabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che alla parte civile non compete la liquidazione delle spese, stante la fissazione del procedimento all'esclusivo fine di valutare l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI ALFIO GIUSEPPE nato a SAN GREGORIO DI CATANIA il 17/03/1969 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Giuseppe Gangemi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto pur eccependo l'intervenuta prescrizione, non tiene conto dei periodi di sospensione (cui non fa neppure cenno) per effetto dei quali la causa estintiva non deve ritenersi maturata all'epoca della pronuncia della sentenza di appello; rilevato che, nel resto, il ricorso ripropone questioni di fatto non censurabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che alla parte civile non compete la liquidazione delle spese, stante la fissazione del procedimento all'esclusivo fine di valutare l'inammissibilità del ricorso;

Parole chiave

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sospensione di pena riduzione della pena restituzione del termine remissione della pena sanzione sostitutiva adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI ALFIO GIUSEPPE nato a SAN GREGORIO DI CATANIA il 17/03/1969 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Giuseppe Gangemi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto pur eccependo l'intervenuta prescrizione, non tiene conto dei periodi di sospensione (cui non fa neppure cenno) per effetto dei quali la causa estintiva non deve ritenersi maturata all'epoca della pronuncia della sentenza di appello; rilevato che, nel resto, il ricorso ripropone questioni di fatto non censurabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che alla parte civile non compete la liquidazione delle spese, stante la fissazione del procedimento all'esclusivo fine di valutare l'inammissibilità del ricorso;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme