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Ordinanza — n. 38591/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CARLO nato a PALERMO il 23/12/1991 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Sammartino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, contestando l'entità della pena senza considerare che questa è stata determinata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale adeguamento della pena pena sproporzionata sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CARLO nato a PALERMO il 23/12/1991 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Sammartino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, contestando l'entità della pena senza considerare che questa è stata determinata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente