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Ordinanza — n. 38589/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as grounds regarding generic recognition are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Francesco Cubeddu and Gaetano Carta inadmissible. The court found the specific ground challenging the recognition of generic benefits to be manifestly unfounded because the lower court's reasoning on this point was immune from review in a proceeding of legality. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: When a ground for appeal is manifestly unfounded due to the lower court's reasoning being immune from review in a proceeding of legality, the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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appeal inadmissibility proceeding of legality manifestly unfounded immune from review procedural costs Corte di Cassazione Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUBEDDU FRANCESCO nato a SASSARI 11 18/01/1979 CARTA GAETANO nato a ALGHERO il 05/03/1984 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di Francesco Cubeddu e Gaetano Carta avverso la sentenza in epigrafe; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, stante la motivazione sul punto immune da censure in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrento al pagamento delle spese processuali e della somma di eur.o tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente