Ordinanza — n. 38587/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUREDINAJ KRISTIAN nato il 20/01/1983 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Kristian Nuredinaj avverso la sentenza in epigrafe; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente la recidiva, atteso che dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e secondo grado emerge la sussistenza di un giudizio di merito, immune da vizi censurabili in questa sede, circa le ragioni per cui la recidiva non poteva essere esclusa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUREDINAJ KRISTIAN nato il 20/01/1983 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Kristian Nuredinaj avverso la sentenza in epigrafe; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente la recidiva, atteso che dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e secondo grado emerge la sussistenza di un giudizio di merito, immune da vizi censurabili in questa sede, circa le ragioni per cui la recidiva non poteva essere esclusa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente