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Ordinanza — n. 38586/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38586/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSI MARIO nato a PERUGIA il 07/09/1964 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fusi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi sono reiterativi di questioni in fatto, già compiutamente esaminate, peraltro, il ricorrente non si confronta con la ricostruzione operata dalla Corte di appello; rilevato che i motivi concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto sono generici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSI MARIO nato a PERUGIA il 07/09/1964 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fusi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi sono reiterativi di questioni in fatto, già compiutamente esaminate, peraltro, il ricorrente non si confronta con la ricostruzione operata dalla Corte di appello; rilevato che i motivi concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto sono generici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio spese di ripristino tassazione delle spese condono delle spese procedurali spese di assistenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSI MARIO nato a PERUGIA il 07/09/1964 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fusi avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi sono reiterativi di questioni in fatto, già compiutamente esaminate, peraltro, il ricorrente non si confronta con la ricostruzione operata dalla Corte di appello; rilevato che i motivi concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto sono generici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente