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Ordinanza — n. 38585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIEPIELEWSKI MAREK JERZY nato il 03/06/1972 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marek Ciepielewski avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con l'unico motivo si deduce la reformatio in peius della sentenza di primo grado, nella parte in cui quella di appello avrebbe revocato la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; ritenuto che la sentenza impugnata è intervenuta esclusivamente sulla rideterminazione della pena, implicitamente mantenendo ferme le restanti statuizioni in merito alla sospensione condizionale della pena, non oggetto di impugnazione, che pertanto deve ritenersi confermata all'esito del giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIEPIELEWSKI MAREK JERZY nato il 03/06/1972 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marek Ciepielewski avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con l'unico motivo si deduce la reformatio in peius della sentenza di primo grado, nella parte in cui quella di appello avrebbe revocato la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; ritenuto che la sentenza impugnata è intervenuta esclusivamente sulla rideterminazione della pena, implicitamente mantenendo ferme le restanti statuizioni in merito alla sospensione condizionale della pena, non oggetto di impugnazione, che pertanto deve ritenersi confermata all'esito del giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali revoca della sospensione condizionale soppressione della rendita d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riduzione delle prestazioni complementari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIEPIELEWSKI MAREK JERZY nato il 03/06/1972 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marek Ciepielewski avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con l'unico motivo si deduce la reformatio in peius della sentenza di primo grado, nella parte in cui quella di appello avrebbe revocato la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; ritenuto che la sentenza impugnata è intervenuta esclusivamente sulla rideterminazione della pena, implicitamente mantenendo ferme le restanti statuizioni in merito alla sospensione condizionale della pena, non oggetto di impugnazione, che pertanto deve ritenersi confermata all'esito del giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre4dent